di Giacomo La Russa

Come Geminello Preterossi, ho, infine, anch’io, con grande sofferenza, votato per il no (l’alternativa
sarebbe stata quella di rimanere a casa per la scarsa rappresentanza che il sistema offre alle mie idee).
Al netto della separazione delle carriere, si trattava, in fondo, di un regolamento di conti: una parte
della politica, insofferente rispetto a certe azioni giudiziarie, aveva congegnato un sistema (l’Alta
Corte nominata, per i membri togati, con sorteggio) che fosse in grado di costituire una sorta di av-
vertimento: tu, procuratore della Repubblica, e tu, sostituto procuratore, state attenti a prendere d’ora
in poi certe iniziative perché, in caso di procedimento disciplinare, non vi ritrovereste più i vostri
amici in seno al CSM (organo che, eletto all’esito di vere e proprie competizioni, finisce con l’essere
inevitabile sede di correnti). Priva di un’autentica visione alternativa, la riforma cercava, insomma,
di sfruttare il cavallo di Troia dell’aspirazione alla separazione delle carriere (fortemente sentita spe-
cie all’interno della classe forense) per provare a imbavagliare una certa azione giudiziaria.
Ciò detto, nessuno di senno può negare i guasti dell’attuale sistema (una sostanziale impunità dei
magistrati e lo sfondo politico di alcune azioni giudiziarie). Ma non sarà certo un governo prono alle
oligarchie finanziarie e burocratiche, servile nei confronti delle classi dominanti e quantomeno indif-
ferente al genocidio palestinese, a potere riformare in senso autenticamente democratico il sistema
giudiziario. Sotto questo profilo, è bene sgomberare il campo da un equivoco di fondo. Non esiste lo
Stato di diritto (un Moloch cioè da idolatrare e di fronte al quale rinunciare a ogni spirito critico).
Esistono tanti Stati di diritto a seconda degli interessi che in ciascuno di essi prevalgano. Il diritto
penale italiano ha, per esempio, un impianto di impronta ancora fascista e, nonostante la caduta del
regime e l’introduzione della Costituzione repubblicana, non è mai stato sostituito (ma solo, in più
parti, riformato). Così, tanto per dirne una, esso non prevede ancora, tra i delitti contro la pubblica
amministrazione, un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio pubblico (ciò che ha consentito,
negli anni passati, a un gruppo di irresponsabili di svendere a oligarchie private fondamentali parte-
cipazioni statali, anche in settori sostanzialmente monopolistici, arrecando un perdurante danno
all’economia nazionale di proporzioni gigantesche). Di contro, il codice penale italiano, soprattutto
negli ultimi tempi, condizionato da una matrice spiccatamente individualistica, figlia della dominante
cultura liberale (alla quale ciascun governo, di destra o di sinistra, si compiace di appartenere), mol-
tiplica le fattispecie incriminatrici, riduce gli spazi di libertà e, soprattutto, inasprisce il trattamento
sanzionatorio nei confronti di coloro che, data questa struttura economica e sociale, costituiscono
l’ossatura dell’utenza penale (emarginati, proletari e sottoproletari, immigrati, ecc…).
Nello stesso tempo, il taglio delle risorse e l’introduzione di aberranti concetti economicistici anche
nella giustizia (come nella scuola, nella sanità e negli enti locali) costituiscono ulteriori elementi di
un complessivo disegno (in corso) volto all’indebolimento della dimensione pubblica e alla costru-
zione di una ramificatissima area di interessi privatistici che determinano non solo l’arricchimento
dei pochi e l’impoverimento dei molti ma, paradosso atroce e conseguenziale, il peggioramento degli
stessi servizi (espressione quest’ultima già sintomatica di quel cambiamento di linguaggio che è un
aspetto non secondario della questione complessiva).
Spiace poi non potersi unire ai festeggiamenti coi quali si inneggia alla Costituzione. Del resto, ami-
cus Plato sed magis amica veritas. Non solo infatti, a distanza di quasi 80 anni, essa non è ancora
servita a costruire uno Stato autenticamente democratico e unitario (il Sud ha solo assistito, per qual-
che decennio, a una momentanea riduzione del divario rispetto al Nord) ma la fine della spinta demo-
cratica (che pure, sottolinea correttamente Geminello Preterossi, ha caratterizzato, gli anni ’60 e ’70),
il cambio radicale di paradigma, lo smantellamento dello Stato sociale, il nuovo affossamento del Sud
(la cancellazione della Cassa per il Mezzogiorno è avvenuta ben prima della modifica dell’art. 119),
ecc… sono tutti fenomeni che si sono verificati sotto la vigenza di questa Costituzione. La ragione è
semplice. Una Costituzione autenticamente democratica (ossia, una Costituzione che protegga gli
interessi della maggioranza costituita, com’è nelle cose, dalle classi medie e popolari) o è prescrittiva
o non è. Una Costituzione di meri principi, quale quella italiana, rischia infatti di trasformarsi in uno
specchietto per le allodole. Finché lo scenario politico è dominato da partiti socialdemocratici (come
erano certamente la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e lo stesso Partito Comunista), alcuni
di questi principi, sia pure in maniera parziale e insufficiente, si può tentare di realizzarli (la Cassa
per il Mezzogiorno, il piano casa, il servizio sanitario nazionale, la nazionalizzazione dell’energia
elettrica, ecc…). Ma, quando, anche per vicende internazionali, lo scenario politico cambia e le forze
liberali, privandosi dei loro riferimenti socialdemocratici, occupano tutto lo spazio, ecco che la Co-
stituzione mostra la sua debolezza, la sua tragica impotenza (un esempio tra i tanti: contrariamente al
principio costituzionale della progressività della tassazione, l’IVA, pur essendo una tassa regressiva,
è diventata l’imposta fondamentale del bilancio dello Stato italiano).
Infine, un’osservazione in merito alle indagini (che, per obiettivi da realizzare e mezzi di cui dispone
l’apparato repressivo dello Stato, è un tema assai delicato da porre in stretta connessione con l’accen-
nata riforma in chiave democratica del codice sostanziale). Invece di lasciarsi trascinare dall’astratto
furore contro la magistratura e di correre in soccorso a una compagine politica così scadente, l’avvo-
catura italiana, tanto ricca di risorse e intelligenze, non potrebbe mettersi a lavorare per il ripristino
del giudice istruttore, il quale, nello svolgimento delle investigazioni, si avvarrebbe, oltre che del
potere di iniziativa del pubblico ministero, dello stesso potere di controllo e di suggerimento della
difesa pubblica? È così difficile da comprendere che solo l’affermarsi di una cultura unitaria di stampo
democratico che raccolga sotto lo stesso tetto giudice, pubblico ministero e difensore può rappresen-
tare la migliore garanzia per la realizzazione del fondamentale principio secondo il quale la giustizia
è amministrata in nome del popolo (101 della Costituzione)? È poi concetto così arduo per menti
tanto tartassate quali le nostre quello secondo il quale, lungi dal limitarsi a tutelare gli interessi del
cliente, l’avvocato deve soprattutto assicurare la correttezza (e profondità) di un procedimento in
grado di dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (e dunque anche superando le
eventuali omissioni della difesa pubblica)? È infine così peregrino immaginare una difesa, appunto,
pubblica che, ponendo fine alla (per certi versi indecorosa) pagina del patrocinio a spese dello Stato,
assicuri realmente a ogni cittadino, anche e soprattutto a quello svantaggiato, mezzi e risorse per
ricostruire la verità storica?
Si tratta, in sostanza, di spunti, abbozzi, ipotesi per niente esaustive (di altre non ho lo spazio per
discutere). Ma ciò che conta davvero comprendere è che la democrazia è un concetto ancora di là da
venire, che la strada della sperimentazione non è mai finita e che, soprattutto, urge una Costituzione,
di natura finalmente prescrittiva, adottata, dopo ampio e lungo dibattito, dalla maggioranza del popolo
italiano.
